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Il rimborso di imposte indirette


Mentre per le imposte dirette la disciplina del rimborso è posta nel decreto sulla riscossioni, per le imposte indirette le norme sul rimborso sono sparse in diversi testi normativi relativi alle singole imposte. Nonostante ciò, la disciplina del rimborso è uniforme in quanto deve essere sempre chiesta allo stesso Ufficio che gestisce il tributo indebitamente pagato, ed il termine per richiedere il rimborso è un termine de cadenziate di 3 anni decorrente da quando è avvenuto il pagamento indebito. Infatti il termine decadenziale dei 3 anni è previsto per l’imposta di registro, sulle successioni e donazioni, per l’imposta ipotecaria e catastale, sugli intrattenimenti, per le tasse sulle concessioni governative…
Il termine di 2 anni è invece previsto per le accise, decorrente da quando è avvenuto il pagamento indebito.
Per l’Iva deve essere fatto un discorso separato distinguendo:
- Rimborso di imposte indebitamente versate: a tal proposito non ci sono particolari norme nel decreto Iva. Quindi valgono le norme generali che ci sono nel decreto sul processo tributario;
- Credito d’imposta (detrazione) spettante in relazione agli acquisti di beni o servizi fatti nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- Autorimborso: a tal proposito è previsto che, quando il contribuente ha emesso e registrato una fattura, può poi emettere una nota di variazione ovvero un documento che ha un effetto uguale e contrario a quello della prima fattore (ovvero l’effetto di far sorgere, a carico di chi ha emesso la fattura con Iva, e si è quindi costituito creditore, il diritto di detrarre l’importo dell’Iva).

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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