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Distinzione tra delitti e contravvenzioni in base al dolo

Un’altra distinzione fondamentale tra delitti e contravvenzioni: se ci troviamo di fronte ad un delitto, allora quel fatto è punito solo se realizzato con dolo. Affinché un delitto possa essere punito anche se realizzato a titolo di colpa, è necessario un’espressa previsione legislativa, il legislatore lo deve scrivere. Ad esempio l’art.589 del codice penale indica che chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo è punito. Mentre l’art.575 non dicendo niente, punisce solo l’omicidio per dolo.
Per le contravvenzioni non è così, la regola è che il fatto è punito se realizzato indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.
L’art.42 del codice penale dice che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, a meno che la legge non prevede che sia punito anche per colpa. Nelle contravvenzioni è indifferente il dolo o la colpa.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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