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L’imprenditore commerciale. Il c.d. imprenditore civile


Dalla lettura dell’art. 1 l. fall. emerge che il “soggetto” delle procedure concorsuali è l’imprenditore commerciale. La norma, sottraendo al fallimento chi non è imprenditore commerciale, impone la delimitazione dell’ambito di applicazione e, quindi, l’esatta individuazione della categoria “imprenditore commerciale”. In questo senso, il codice civile non è di aiuto in quanto non contiene una definizione vera e propria di imprenditore commerciale ma fornisce un elenco di attività da considerarsi commerciale. A tal proposito, l’art. 2195 cc considera attività commerciali:
- attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie alle precedenti.
Dall’articolo emerge che il soggetto che esercita una di queste attività è sottoposto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e, parte della dottrina ha ritenuto che la nozione di imprenditore commerciale fosse aderente a quanto disposto.
Tuttavia, l’art. 2195 n° 1, che fa riferimento all’attività di produzione di beni o di servizi, prende in considerazione solo quell’attività svolta in forma industriale. Per attività di produzione industriale si intende quella non agricola. Lo stesso articolo, al n° 5, considera solo le attività ausiliarie alle “precedenti”. In questo modo, sono escluse dalla categoria delle imprese commerciali le attività di produzione di servizi in forma non industriale (scuole, imprese di spettacoli, etc…) e le attività ausiliarie di attività non commerciali (il mediatore agricolo). Questo tipo di attività potrebbero costituire un terzo genere di imprese: le cc.dd. imprese civili di cui la disciplina dell’impresa non tratta. Tuttavia, l’opinione maggioritaria è tendente a negare l’esistenza di tale categoria di imprenditori né commerciali, né agricoli.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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