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ART.2629 – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Questa norma prevede una causa di estinzione del reato post delitto nel comma 2, che non era previsto in precedenza. Questo articolo punisce ipotesi che prima erano disciplinate nell’art.2623 n.2 del codice civile.
Riguarda la tutela dei creditori nel contesto di una serie particolare di operazioni:
- FUSIONI
- SCISSIONI
- RIDUZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
Queste operazioni possono risolversi in un pregiudizio per i creditori. Si parla di operazioni che rendono meno solida la posizione del creditore, operazioni che pregiudicano la sua garanzia, senza farla venir meno.
Esempio: gli amministratori di Air France decidono di fondersi con una compagnia che va male, Alitalia. Questa operazione fa preoccupare i creditori di Air France. Per evitare che operazioni di questo genere possano ritorcersi contro i creditori è stata prevista questa norma.
Questa norma prevede ancora una volta un reato costruito come reato d’evento. E questo lo differenzia rispetto al passato. In questa norma non è più alta la pene (rispetto al solito). Nella precedente versione si veniva puniti solo per aver violato una delle norme che venivano espressamente indicate, cioè le norme che garantivano ai creditori fusione e scissione, se si violavano quelle procedure scattava il reato. Oggi non basta questo, gli amministratori sono puniti quando in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, cagionano un danno ai creditori. Si deve verificare come conseguenza un danno.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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