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Il contratto di gestione di portafoglio di investimento individuale


Con il contratto di gestione di portafoglio di investimento individuale l’investitore affida all’intermediario denaro e/o strumenti finanziari, conferendogli il potere di disporne con finalità di investimento, in base a criteri generali più o meno definiti, predeterminati nel contratto.
In questa ipotesi si accentua il carattere fiduciario della relazione fra intermediario e investitore che, nella normale esecuzione del contratto, perde il diretto controllo delle scelte di investimenti e si affida pressoché interamente alla professionalità dell’intermediario.
La tutela dell’investitore è particolarmente incisiva ed è affidata sia a regole relative al contratto (forma, contenuto, diritto dell’investitore), sia a vincoli posti all’intermediario nelle scelte di investimento.
Il TUF si premura di assicurare al cliente:
- la possibilità di intervenire nella gestione con istruzioni specifiche che il gestore è tenuto a osservare;
- il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto.
Il regolamento intermediari della Consob impone, poi, un contenuto minimo del contratto.
L’attenzione del regolamento intermediari si concentra in modo speciale sull’indicazione contrattuale delle caratteristiche della gestione in quanto esse raffigurano parametri oggettivi che limitano la discrezionalità del gestore nell’effettuazione delle scelte di investimento e disegnano il c.d. profilo di rischio che l’investitore decide di conferire alla gestione.
Vanno così specificate le categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio, le tipologie di operazioni effettuabili, la leva finanziaria utilizzabile dall’intermediario, e cioè, in sostanza, il limite massimo di rischio derivante da obbligazioni che il gestore può contrarre per l’investitore in rapporto al patrimonio.
Va poi indicato il c.d. benchmark, ossia il parametro obiettivo di rendimento che il gestore ricollega al particolare tipo di gestione prescelto e che per il cliente funge anche da misuratore di efficienza.
Oltre a disposizioni specifiche sulle modalità di prestazione del servizio vengono poi stabilite regole di contenimento del rischio delle scelte di investimento: limiti quantitativi (in percentuale sul patrimonio gestito) all’investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati e alla concentrazione dell’investimento in un solo strumento finanziario.
L’autorizzazione espressa dell’investitore per il compimento di operazioni in conflitto di interessi non è richiesta per ogni singola specifica operazione, ma può essere generale.
Il soggetto abilitato deve prontamente avvisare per iscritto l’investitore “ove il patrimonio affidato nell’ambito di una gestione si sia ridotto per effetto delle perdite in misura pari o superiore al 30%”” alla data di inizio di ciascun anno, “nonché di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%”.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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