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La regola applicata al commercio internazionale

La regola in questione oggi, specie con riferimento al commercio internazionale, causa frequentemente grossi problemi: è facile che ci siano proposte e controproposte per un periodo piuttosto prolungato nel corso delle negoziazioni. Può accadere che una parte proponga all'altra la stipulazione di un contratto, dicendo le proprie condizioni, e la controparte ribatta dicendo di accettare, ma alle proprie condizioni, che sono diverse. Spesso le parti vanno avanti con questo “botta e risposta” per un po' di tempo, e alla fine una parte prende l'iniziativa di inviare all'altra la merce. Sorge una controversia, ed emerge il problema della disciplina applicabile. Bisogna ricostruire la vicenda per vedere qual è la parte che ha fatto la last proposal, e quale l'ha accettata. Questa vicenda va sotto il nome di battle of forms, termine tecnico con il quale si indica la problematica che emerge da questo tipo di trattative.
Se da un lato il consenso implica l'accordo sui dati fondamentali del contratto, quando di fronte alla proposta l'oblato contropropone una piccola modifica, magari anche suplettiva di una dimenticanza del proponente, in applicazione della mirror image rule quell'accettazione integrata da una piccola aggiunta rappresenta una controproposta. Ma le esigenze del commercio internazionale hanno determinato nuove tendenze volte a circostanziare le ipotesi in cui una piccola modifica comporta il rifiuto della proposta originaria ed una controproposta.
Le novità legislative
Queste nuove tendenze sono recentemente precipitate in due “novelle” legislative:
il codice civile dei Paesi Bassi, recentemente riformato (1998): il vecchio codice civile prevedeva la regola della specularità, oggi per venire incontro alle esigenze del commercio internazionale il nuovo articolo 226 prevede che l'accettazione che contenga deroghe su punti minori vale come accettazione, ed il contratto si perfeziona sulla base di queste a meno che il proponente non obietti tempestivamente. Non si ha quindi controproposta
la stessa regola la ritroviamo nella Convenzione di Vienna, che è una legislazione uniforme volta a disciplinare il contratto di vendita internazionale di merci. All'art. 19 si stabilisce che una risposta volta ad essere un'accettazione che contenga clausole aggiuntive o difformi che non alterino sostanzialmente i termini della proposta vale come accettazione, a meno che il proponente non si opponga tempestivamente.

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