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Le linee di sviluppo del diritto societario


Nozione comune e nozione giuridica di società, con il passare degli anni, e in particolare recentemente, hanno imboccato strade profondamente diverse.
La società è la forma storicamente nata e pensata per chi voglia porre in essere un esercizio collettivo dell’impresa a scopo di lucro e che, per alcuni schemi societari, ancora presuppone che i soci siano più d’uno mentre per altri consente, anche quando non è volta all’esercizio collettivo, di diventarlo successivamente.
L’evoluzione normativa è destinata a intaccare le più antiche e consolidate sistemazioni della materia e costringe a ripensare la ratio e l’interpretazione delle norme.
Ai primordi si trovano forme di società che si risolvono in una comproprietà dei soci su beni destinati allo svolgimento di un affare, senza autonomia, né patrimoniale né organizzativa: è l’antica società civile del diritto romano e del codice civile italiano del 1865.
Nel corso del tempo a essa si affianca una società (la compagnia medievale) che si configura come soggetto dotato di autonomia patrimoniale, e dunque titolare di diritti e obblighi.
L’esigenza di favorire l’afflusso verso l’attività economica anche dei capitali detenuti dalle classi abbienti, ma non interessate o impossibilitate al commercio (per esempio, nobili e clero), dà la spinta fin dal Basso Medioevo per la ricerca di strumenti che consentano l’impiego di tali risorse senza esporre i loro titolari al rischio integrale d’impresa.
Si evolvono così forme societarie ove accanto ai c.d. soci imprenditori, che gestiscono e rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali, convivono soggetti che restano estranei alla gestione, ma limitano il loro rischio al capitale apportato all’impresa comune (la commenda).
All’epoca delle grandi colonizzazioni dei territori d’oltre mare era imposta la raccolta di colossali somme di denaro per dotare le varie Compagnie delle Indie delle risorse occorrenti per il loro sfruttamento.
Le patenti regie estesero la responsabilità limitata in favore di tutti i soci, ponendo le basi per la separazione istituzionale tra chi investe e chi gestisce: all’esclusione dei primi dalla gestione non corrisponde più la necessità che i secondi siano illimitatamente responsabili, anzi possono essere anche non soci.
La responsabilità limitata, inoltre consente l’incorporazione delle partecipazioni in azioni, cioè in documenti fungibili che ne permettono libera scambiabilità su appositi mercati.
Il socio può vendere le azioni e liquidare il suo investimento realizzando il guadagno senza dover attendere la ripartizione degli utili o la fine stessa della società.
L’evoluzione è avvenuta aggiungendo, anziché sostituendo, modelli operativi, e ciò ha condotto all’articolazione del sistema attorno al concetto del tipo di società.
Alla compagnia medievale corrisponde l’attuale società in nome collettivo, alla commenda le società in accomandita, alle compagnie coloniali la società per azioni, e così via.
Si è poi sviluppata l’opera di sistemazione della dottrina con la classica distinzione tra società di persone e società di capitali: le prime connotate dalla naturale responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali e dalla flessibilità organizzativa affidata alla loro volontà; le seconde istituzionalmente a responsabilità limitata, con assetti organizzativi tendenzialmente predeterminati in modo rigido dalla legge e non derogabili dai soci.
Questa articolazione appare oggi in crisi: la recente riforma delle società di capitali asseconda l’ispirazione degli operatori a emanciparsi dagli schemi precostituiti per organizzare la propria attività economica.
Oggi, la crescente pervasività nella vita di ogni giorno dell’attività economica, esercitata prevalentemente in forma societaria, rende sempre più articolati e plurali gli interessi in gioco.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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