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Disciplina contrattuale e del rapporto di lavoro nelle tre specie di apprendistato

Il D.Lgs.276 detta una serie di principi valevoli per le tre tipologie di apprendistato. Anzitutto il numero di apprendisti alle dipendenze di un datore di lavoro non può superare il 100% dei lavoratori qualificati già dipendenti. Se il datore non ha lavoratori o ne ha meno di tre, potrà assumere 3 apprendisti. Inoltre gli apprendisti non possono avere una categoria di inquadramento di oltre 2 livelli inferiore rispetto ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono le qualificazioni che l'apprendista raggiungerà al termine della formazione. Sono previsti degli incentivi di carattere normativo ed economico a favore di imprese che accoglieranno apprendisti al proprio interno. 
Il decreto in questione, inoltra, fissa dei principi comuni per ciò che riguarda l'apprendistato qualificante e quello professionalizzante, lasciando escluso e privo di disciplina il terzo tipo, quello specializzante. Per i primi due è previsto che il contratto rispetti la forma scritta ad substantiam e che contenga la prestazione lavorativa oggetto dello stesso contratto ed un piano di formazione individuale per il soggetto con individuazione della relativa qualifica. L'apprendista, inoltre, deve essere retribuito a tempo e non a cottimo. Il datore di lavoro, al termine dell'apprendistato può liberamente recedere dal contratto, dandone preavviso, mentre in costanza del rapporto non può recedere se non per giusta causa o giustificato motivo. I periodi di apprendistato del primo tipo possono sommarsi a quelli del secondo tipo per il raggiungimento dell'obiettivo formativo del secondo, ossia per il riconoscimento di una qualifica professionale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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