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Differenze tra società di persone e società di capitali


Molte sono le partizioni fra i vari tipi di società.
Particolarmente in auge nella letteratura e nella pratica era ed è la distinzione tra società di persone (società semplice, s.n.c. e s.a.s.) e società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.) alla quale corrisponde quella tra società con personalità giuridica (appunto le società di capitali cui si aggiungono le cooperative) e senza personalità giuridica (le società di persone).
Le società di persone derivano il nome dalla peculiare rilevanza che in esse assumono le caratteristiche personali dei soci.
Tendenzialmente i soci sono, in quanto tali, anche amministratori e rappresentanti della società.
I loro atti impegnano, dunque, la società e il suo patrimonio.
Impegnano anche gli altri soci giacché, di norma, essi rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.
Di qui la necessità di una particolare fiducia fra i soci: interessa chi è socio (e, quindi, il trasferimento della quota di partecipazione è possibile solo se tutti vi consentono) e quali sono le sue caratteristiche (e, dunque, sono ammesse varie cause di scioglimento parziale del rapporto anche in conseguenza di eventi che le alterino).
Nelle società di capitali vi è una tendenziale irrilevanza della persona del socio che deriva dalla mancanza di una sua responsabilità per le obbligazioni sociali e si riflette sulla mancanza di poteri gestori al socio in quanto tale.
Essa, inoltre, consente la normale libera trasferibilità della partecipazione, ma implica l’esigenza sia di stringenti regole tese ad assicurare l’integrità patrimoniale dell’ente sia di una complessa struttura organizzativa solitamente articolata in tre organi specializzati: assemblea, organo amministrativo e organi di controllo.
In questo quadro è intervenuta la riforma delle società di capitali che ha messo in crisi i termini stessi della distinzione con il totale cambiamento del tipo capitalistico numericamente più diffuso: la s.r.l.
Si è infatti concessa all’autonomia negoziale la possibilità di disegnare gli assetti organizzativi della s.r.l. in modo simile, se non identico, a quello delle società di persone.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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