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Eccezioni cartolari (art. 1993 cod. civ.)

Le eccezioni che il debitore cartolare può opporre al portatore del titolo si distinguono in eccezioni reali ed eccezioni personali.
Le eccezioni reali:
-sono opponibili a chiunque
-costituiscono un elenco tassativo
-l'oggetto di ciascuna di esse corrisponde ad un determinato requisito del titolo
-eccezioni di forma: mancanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge
-eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo
-falsità della firma: la sottoscrizione non è riferibile a colui che figura dal titolo come debitore.
Le eccezioni personali:
-sono opponibili solo ad un determinato portatore
-sono opponibili dal debitore in riferimento alla sfera giuridica del portatore
-l'art.1993 cod. civ. contiene soltanto una indicazione del tutto generica di esse, dunque sono desumibili da altri testi normativi.

Tratto da I TITOLI DI CREDITO di Alexandra Bozzanca
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