Skip to content

Definizione del contratto di formazione e lavoro (c.f.l.)

Definizione del contratto di formazione e lavoro (c.f.l.) 

Il contratto di formazione e lavoro è stato totalmente vietato, all'interno del settore privato, dalla riforma del mercato del lavoro del 2003. Tuttavia, essendo ancora possibile stipularlo da parte delle pubbliche amministrazioni, è doverosa una trattazione dell'argomento, ricordando che la riforma suddetta non ha riguardato il settore pubblico. 
Con il c.f.l. possono essere assunti lavoratori tra i 16 ed i 32 anni ed esistono due tipologie di c.f.l.: una destinata all'acquisizione di professionalità intermedie o elevate, nella quale prevale una finalità formativa, l'altra volta ad agevolare l'inserimento professionale del giovane dopo un adeguamento delle proprie capacità professionali, in cui prevale appunto l'inserimento occupazionale. Come possiamo notare, la prima tipologia di c.f.l. assomiglia all'apprendistato, mentre la seconda è quasi identica al contratto di inserimento. 
Il c.f.l. di primo tipo può avere durata massima di 24 mesi, mentre quello di secondo tipo può durare 12 mesi. Inoltre le amministrazioni interessate devono predisporre un progetto formativo (un po' come avviene per l'inserimento), da sottoporsi all'approvazione preventiva di competenti organi individuati dalle regioni, salvo che il progetto non sia conforme a quanto previsto dall'autonomia collettiva. 
Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam e copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore. La disciplina contrattuale è quella del rapporto di lavoro subordinato in generale, almeno per le parti non derogate da leggi speciali. 
Alle amministrazioni pubbliche che stipulano questo tipo di contratti vengono garantiti incentivi economici, consistenti in una ridotta contribuzione previdenziale, che la Commissione Europea ha ritenuto, in alcuni casi, configurare l'ipotesi di aiuti di Stato alle imprese, pertanto vietati. Ecco perché il c.f.l. è stato vietato per quanto concerne il settore privato. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.