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Le attività agricole e l'impresa agraria


Il reddito agrario è il reddito derivante dalla coltivazione del terreno, ossia il reddito dell'impresa agraria. Non è però sufficiente, per individuare l'impresa agraria, definirla come quella che esercita attività agricole; perciò il legislatore affianca alla generica definizione, più precise indicazioni.
Per le attività agricole in senso stretto, che sono quelle dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura non si pongono problemi.
Per le altre attività, “agricole per connessione” (allevamento bestiame, manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici) si richiede invece un particolare collegamento con il terreno.
Per allevamento occorre che sia svolto con mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno.
Per le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, e alienazione di prodotto agricoli e zootecnici, si richiede “che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà del terreno e dagli animali allevati su di esso”.
Da ultimo, va detto che i redditi delle società commerciali non sono mai redditi agrari, ma sempre redditi d'impresa.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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