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L'eccessiva onerosità de La frustration of contract



Il quadro tracciato fa emergere un dato, anche dal punto di vista comparatistico, estremamente interessante.
L'impossibilità rileva solo se si risolve in impossibilità sopravvenuta della prestazione principale tale da travolgere completamente il contract.
Il codice civile italiano dà rilevanza anche ad un'altra evenienza successiva, che non comporta  impossibilità totale ma comunque ha conseguenze sul contratto: l'eccesiva onerosità sopravvenuta. Qualora, a causa di una circostanza imprevista o imprevedibile la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa, dopo la conclusione del contract, il contratto si risolve a meno che la parte avvantaggiata non offra all'altra una revisione delle condizioni.
In Inghilterra l'eccessiva onerosità sopravvenuta non rileva, purché non comporti breach del contract: l'eccessiva onerosità non rende impossibile la prestazione, solo più difficile. Pertanto in Inghilterra non comporta frustration del contract e il debitore è tenuto ad adempiere.

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