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Il contratto di società di persone


A differenza delle società di capitali, il contratto di società di persone presuppone un accordo fra più soggetti e non può dunque trovare fonte in un atto unilaterale; il venir meno della pluralità dei soci, anzi, integra una causa di scioglimento della società.
Per il contratto di società di persone non sono stabiliti, in linea di principio, requisiti formali a pena di invalidità.
Riguardo alla forma e al contenuto del contratto, il legislatore distingue la società semplice dalla s.n.c. e dalla s.a.s.:

- per quanto concerne la società semplice “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”: il contratto può essere stipulato verbalmente o per iscritto; l’esistenza della società può essere anche desunta dal comportamento concludente dei soci.
Il contratto deve assumere una determinata forma solo quando è previsto il conferimento di beni per la cui disposizione il diritto comune prescrive regole formali a pena di nullità.
Tuttavia, anche in questo caso, il mancato rispetto della regola non implica necessariamente l’invalidità del contratto: il vizio provoca l’invalidità dell’intero contratto solo in caso di essenzialità del conferimento; altrimenti viene meno solo la partecipazione del socio il cui conferimento sia nullo.
La legge non prevede, per la società semplice, un contenuto minimo del contratto.
Per quanto attiene all’oggetto, la società semplice può svolgere solo attività d’impresa agricola; tuttavia, poiché non necessariamente la società deve svolgere un’attività qualificabile come impresa, si è affermato che la società semplice può essere utilizzata anche in altri casi (per esempio, l’esercizio in comune dell’attività professionale);

- per la s.n.c. e la s.a.s. il legislatore prevede che il contratto di società debba essere adottato con scrittura privata autenticata.
Nell’atto devono essere indicati:
- le generalità dei soci e, per la s.a.s., quali sono gli accomandatari e quali gli accomandanti;
- la ragione sociale;
- i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
- la sede della società;
- l’oggetto sociale, cioè la descrizione dell’attività economica che la società intende svolgere;
- i conferimenti di ciascun socio;
- le regole sulla ripartizione degli utili;
- la durata della società.
L’assenza di queste indicazioni non provoca invalidità della società, ma, per quelle in cui essa dispone, vengono sostituite da previsioni di legge.
Con la riforma della disciplina del registro delle imprese e dell’impresa agricola è stata prevista l’iscrizione delle società semplici in una sezione speciale del registro delle imprese e che, per la società semplice agricola, tale iscrizione ha efficacia di pubblicità dichiarativa.
Il sistema, dunque, sembra oggi unificato: sia il contratto di società semplice (agricola), sia l’atto costitutivo delle s.n.c. e delle s.a.s. vanno iscritti nel registro delle imprese: quando viene iscritto è opponibile ai terzi, ciò che non viene iscritto non lo è, salva la prova della loro effettiva conoscenza.
Se la società semplice non si iscrive nel registro delle imprese l’unico effetto che ne deriva è l’impossibilità di avvalersi, appunto, dell’efficacia dichiarativa della pubblicità: s.n.c. e s.a.s., invece, se non provvedono all’iscrizione, si definiscono irregolari e subiscono l’applicazione della disciplina della società semplice per quanto concerne i loro rapporti con i terzi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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