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Nozione e tipologia delle obbligazioni

La s.p.a. e la s.a.p.a. può emettere obbligazioni (strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico). Le società di persone non possono ricorrere a questo finanziamento, né le srl che possono emettere titoli di debito.
Le obbligazioni sono titoli di credito all'ordine o al portatore che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo (sono titoli di massa). I titoli obbligazionari documentano quindi un credito verso la società.
Mentre l'azione attribuisce la qualità di socio e quindi di compartecipe ai risultati dell'attività d'impresa, l'obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società e il diritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi), svincolata dai risultati economici della società finanziata.
L'obbligazionista ha diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita.
Vi sono tipi speciali di obbligazioni che la pratica societaria ha creato e continua a creare, per incentivare la propensione dei risparmiatori verso tali forme di investimento:
- le obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di bilancio della società emittente;
- le obbligazioni indicizzate, che mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario;
- le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria;
- le obbligazioni con warrant, che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute (ciò le distingue da quelle convertibili);
- obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale è subordinato all'integrale soddisfacimento degli altri creditori.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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