Skip to content

Criterio di imputazione sostanziale aggiuntivo per l'impresa


Vari sono stati in passato i tentativi di configurare un criterio di imputazione sostanziale aggiuntivo rispetto a quello di diritto comune; nessuno, però, coronato da un pieno successo:
necessario collegamento fra potere e responsabilità, a questa tesi si è giustamente obiettato che una serie di norme smentisce l’esistenza di un siffatto principio nel nostro ordinamento;
la teoria del c.d. imprenditore occulto, basata sul secondo comma dell’art. 147 l. fall. il quale prevede che il fallimento, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, si estenda sia ai soci palesi che a quelli occulti; e sulla applicazione analogica di tale norma al caso della c.d. società occulta; di qui si deduce che fra l’ipotesi del fallimento dei soci occulti di società occulta e quella del fallimento dell’imprenditore che si “nasconde” dietro un prestanome non può esservi differenza di disciplina, poiché in entrambi i casi si intende colpire chi, come socio o come imprenditore occulto, sia il titolare dell’impresa.
A confutazione si è rilevato che sarebbe necessaria l’esistenza di una società e lo svolgimento dell’attività in suo nome.
Nell’ipotesi dell’imprenditore occulto, invece, società non vi è e l’attività viene svolta in nome proprio dal prestanome sicché non vi è identità giuridica tra le due fattispecie;
il tentativo di generalizzare l’art. 2208 c.c., in base al quale l’imprenditore risponde delle obbligazioni assunte dall’institore per atti pertinenti all’esercizio dell’impresa anche se quest’ultimo omette di spenderne il nome.
Si è replicato che si tratta di norma eccezionale non applicabile analogicamente e che riguarda l’imputazione di specifici atti, non dell’attività nel suo complesso.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.