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L'art. 42 il controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario

L'art. 42 prevede il controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario: "i quali sono soggetti ad autorizzazione del ministero dell'industria, sentì del comitato di sorveglianza:
- Gli atti di alienazione di affitto di aziende e di rami d'aziende;
- gli atti di alienazione e di locazione di immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazioni di beni immobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a € 206.582,76".
C'è quindi una forte componente di controllo pubblico per cui la gestione dell'impresa diventa fortemente centralizzata, si tratta di una procedura burocratizzata, macchinosa e rigida che prevede l'intervento del ministero e rende impossibile il risanamento. È una legge che di fatto costituisce una liquidazione guidata, gestita da altri, intrapresa solo in quanto obbligatoria.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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