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La distinzione tra vendite c.d. alla partenza (o all’imbarco) e vendite c.d. all’arrivo


Le vendite c.d. alla partenza si caratterizzano per il fatto che l'adempimento dell'obbligazione di consegna della merce si perfeziona nel paese del venditore e quindi le spese ed i rischi per il trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto gravano sul compratore. Diversamente nelle vendite all'arrivo, l'adempimento dell'obbligazione di consegna della merce si perfeziona nel paese del compratore, con la conseguenza che il venditore è tenuto a supportare tutte le spese e i rischi per il trasferimento della merce fino al luogo di destinazione convenuto.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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