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Evoluzione del contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato è caratterizzato dall'apposizione di un termine di scadenza del rapporto di lavoro fissato dalle parti o comunque sui cui le parti sono d'accordo, il quale si conclude in quel momento senza necessità di alcuna dichiarazione. 
Il codice civile, all'interno dell'art.2097 c.c., guardava con sfavore a tale tipo di contratto, vedendolo in sostanza come potenzialmente fraudolento e teso ad eludere le norme in materia di contratto a tempo indeterminato. Per tale motivo, l'articolo prevedeva che, nel caso in cui non fosse stata rispettata la forma scritta ad substantiam o nel caso in cui si fosse dimostrata l'intenzione fraudolenta del datore di lavoro, il contratto sarebbe stato considerato come a tempo INDETERMINATO. Ovviamente l'onere di dimostrazione gravava in capo al lavoratore, per il quale sarebbe stato abbastanza difficile dimostrare una tale volontà da parte del datore di lavoro. 
Per tal motivo il legislatore ha emanato la L.230/1962, con la quale non solo ha abrogato l'art.2097 c.c., ma ha riformato l'intera materia, guardando al contratto di lavoro a tempo determinato come un'ipotesi di eccezionalità nei casi espressamente previsti dalla legge o nel caso di dirigenti, e prevedendo un forte sistema sanzionatorio. 
La normativa è stata sostituita dal D.Lgs.368/2001, che ha attuato, anche in forza di previsioni di matrice europea, una liberalizzazione controllata della materia, mutando il proprio indirizzo politico originario.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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