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Art. 45 nomina del comitato di sorveglianza

"Il comitato di sorveglianza è composto da 3 o 5 membri nominati dal ministero dell'industria di cui uno o 2 scelti tra i creditori chirografari". Da quest'art. emerge la contraddizione in termini propri di questa procedura in quanto l’organo di sorveglianza di una procedura risanatoria, è composto, cioè condizionato nel voto, da creditori chirografari, soggetti interessati solo alla liquidazione. Le funzioni del comitato di sorveglianza contenute all'art. 46 non fanno altro che rallentare ulteriormente la procedura.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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