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Il controllo sull’amministrazione


Nelle società di persone non è previsto alcun organo di controllo sulla gestione; il contratto sociale può prevedere un sistema di controllo ma nulla è imposto dalla legge.
Il controllo sull’attività degli amministratori è dunque affidato agli stessi soci.
Se essi sono amministratori il controllo si risolve nell’esercizio del potere-dovere di vigilanza e informazione sul comportamento degli altri soci amministratori.
Anche ai soci non amministratori sono riconosciuti rilevanti poteri di informazione e controllo sull’amministrazione.
In particolare, nella società semplice e nella s.n.c., i soci non amministratori hanno un ampio e generale diritto di avere “notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari della società sono stati compiuti, ovvero al termine di ogni anno”.
Ciò si spiega assai bene se si pensa che tutti i soci sono esposti, anche se privi del potere di gestione, alla responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
Oltre che all’esercizio dell’azione di responsabilità, il potere di informazione e controllo è propedeutico ad altro potere sanzionatorio che la legge riconosce a ciascun socio: la richiesta all’autorità giudiziaria di revoca per giusta causa dell’amministratore.
Essa, in quanto ricollegata soltanto a fatti inerenti al potere di amministrazione, è compatibile con il permanere della qualità di socio.
La giusta causa normalmente attiene alla violazione dei doveri di corretta amministrazione e degli specifici obblighi stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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