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Caratteristiche dell'inadempimento assoluto ed inesatto del contratto

Caratteristiche dell'inadempimento assoluto ed inesatto del contratto

Nell'ipotesi di inadempimento assoluto il creditore ottiene tanto il risarcimento del danno emergente quanto del lucro cessante.
Nell'ipotesi invece di inadempimento inesatto (defective performance) il creditore ha solitamente diritto al danno emergente. Laddove però vi sia lucro cessante il creditore può scegliere tra ricevere il valore del danno emergente (problema della sua determinazione: è il valore di ciò che non è stato fatto, i giudici inglesi lo quantificano a seconda che il bene oggetto della prestazione che non è stata eseguita abbia o meno valore di mercato; se ce l'ha quel valore è il danno emergente, se non ce l'ha il giudice decide discrezionalmente in base ad una serie di parametri – costo di produzione e di trasporto, utilità economica, prezzo di vendita -) ed il lucro cessante.
Il lucro cessante, in mancanza di prove, è determinato esclusivamente dal giudice, che considera le attese del creditore e la probabilità che tali attese si realizzassero.
Ai fini della determinazione del danno, incide l'eventuale negligenza del creditore. Esiste infatti un obbligo per il creditore vittima dell'inadempimento di attivarsi per cercare di contenere o diminuire l'entità del danno che egli subisce. Se il creditore viene meno a questo obbligo, il pregiudizio di cui può pretendere il risarcimento viene decurtato di quella parte di danno che il creditore avrebbe potuto evitare.
Case Sayers v. Harlow (1954): una signora pagò un penny per entrare in un gabinetto pubblico. Per negligenza, una volta entrata bloccò il lucchetto. Tentò di uscire dalla finestra, e si ferì. Ella chiese i danni al gestore, ma la corte le riconobbe danni in misura più limitata rispetto a quelli che lei richiese, perché ritenne la signora in colpa nella produzione dei danni.
E' un concetto che ritroviamo anche nel diritto italiano: si prevede nell'ipotesi di concorso di colpa del creditore una proporzionale diminuzione dei danni che il creditore può pretendere a titolo di risarcimento.

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