Skip to content

I sottotipi del trasporto nell’attuale quadro legislativo


Il contratto di trasporto assume particolari aspetti a seconda che il trasferimento riguardi persone o cose, a seconda del mezzo di trasporto con cui detto trasferimento si attua, e a seconda dell’ambiente in cui si svolge; ma in ogni caso, le varie forme di trasporto non integrano contratti distinti, ma solo species diverse di un unico genus contrattuale, sottotipi di un unico contratto tipico.
La prima fondamentale distinzione è quella che si pone in relazione al diverso oggetto del trasporto, dando luogo ai due sottotipi trasporto di persone e trasporto di cose. Altra importante distinzione è quella che si ha in relazione al diverso ambiente in cui si svolge il trasporto e che si basa sulla diversità del mezzo impiegato per la effettuazione del trasporto: trasporto ferroviario, trasporto stradale, trasporto marittimo, trasporto aereo. In tale quadro oggi deve essere menzionato anche il contratto di trasporto di cose per conto di terzi, sottotipo contrattuale che rappresenta la forma più importante e ricorrente della movimentazione delle merci su strada: concezione unitaria del trasporto nell’ambito del quale si riscontrano vari sottotipi in relazione ai quali lo stesso sistema legislativo adegua la disciplina giuridica del contratto, prevedendo una disciplina distinta per il trasporto di persone e per il trasporto di cose. Nel contratto di trasporto di cose la prestazione di trasporto viene verificata dal creditore nel luogo e nel momento della riconsegna delle merci, mentre nel contratto di trasporto di persone, la prestazione di trasporto viene verificata dal passeggero in modo continuativo durante la sua effettuazione. La disciplina del contratto di trasporto finisce quindi per essere particolarmente ampia ed articolata dal momento che accanto alla normativa del codice civile si pongono le norme contenute nel codice della navigazione e nella legislazione speciale, che ha finito per assumere una grande importanza e ha inciso in maniera significativa sull’impianto del codice civile. Le norme del codice civile, comunque, sono poste come disciplina generale del contratto di trasporto.
Nell’odierno quadro normativo regolante il trasporto terrestre con particolare riferimento al trasporto di merci su strada, risulta essere quanto mai attuale l’affermazione di uno stretto collegamento tra impresa di trasporto e contratto di trasporto, essendo questo lo strumento contrattuale attraverso cui opera sul mercato l’impresa di trasporto: la prestazione di trasporto può essere eseguita da vettore non professionale (entro certi limiti), mentre il contratto di trasporto stradale di merci può essere legittimamente eseguito unicamente da chi è imprenditore di trasporto ed è in possesso sei prescritti requisiti di legge ai fini dell’effettuazione di una tale attività; inoltre, vi è uno stretto collegamento tra contratto di trasporto di cose e contratto di autotrasporto di cose per conto terzi.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.