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Gli amministratori della società e il rapporto con l'assemblea

Se non c’è nessuna scelta statutaria, si applica il sistema tradizionale. Quindi il sistema monistico e dualistico possono essere adottati solo con espressa scelta indicata nell’atto costitutivo o modifica statutaria.
Gli amministratori hanno in via esclusiva la gestione della società, il che significa che essi possono compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Questa regola è stabilita dall’art.2380 bis.
Tutti gli argomenti della gestione che non sono affidati dalla legge all’assemblea, spettano agli amministratori.

Gli amministratori hanno anche il potere di rappresentanza generale della società: possono manifestare all’esterno la volontà della società nei confronti dei terzi, compiendo degli atti in nome e per conto della società, che vincoleranno la società.
Gli amministratori danno impulso al procedimento assembleare, perché convocano l’assemblea e possono attuare le delibere prese dall’assemblea.
Tengono le scritture contabili, redigono il bilancio. Inoltre sono tenuti a fare quanto in loro potere per prevenire il compimento di atti dannosi e qualora questi vengano compiuti devono fare quanto in loro potere per impedire o attenuare il danno (art. 2392, comma 2).
Tutte queste funzioni sono funzioni di cui gli amministratori sono investiti per legge e sono inderogabili, quindi non possono essergli tolte nemmeno dai soci in via statutaria e dall’assemblea.
Queste funzioni devono essere esercitate in autonomia rispetto ai soci, gli amministratori devono vigilare sul rispetto della legge da parte dell’assemblea e della società, e sono per il compimento di atti illeciti responsabili civilmente (nei confronti della società ma anche dei creditori)e penalmente (nei confronti dello Stato). Però bisogna tenere conto che gli amministratori sono nominati dai soci in assemblea e possono essere liberamente revocabili dai soci stessi sempre in assemblea. Quindi seppur formalmente autonomi, una sorta di condizionamento dai soci di maggioranza è inevitabile, anche se ricevono il risarcimento se vengono revocati senza giusta causa.


Rapporto tra assemblea e amministratori


L’art.2380 e l’2364 comma 1 n.5 portano alla conclusione che la gestione spetta agli amministratori, l’assemblea può solo deliberare sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli amministratori. Ma questa autorizzazione può avvenire soltanto su proposta degli amministratori.
Però l’art.2364 sottolinea che rimane la responsabilità degli amministratori anche se vengono autorizzati dall’assemblea a compiere un determinato atto. Gli amministratori quindi sono liberi di non dare attuazione ad atti gestori che sono in violazione dei loro doveri anche se vengono autorizzati dall’assemblea.

Questo assetto è diverso a quello che c’era prima della riforma del 2003, dove gli amministratori, se previsto dallo statuto, potevano traslare alcune competenze gestorie all’assemblea. Oggi questo non è più possibile, la competenza gestoria è di competenza degli amministratori, possono solo chiedere autorizzazione all’assemblea.
Questo nuovo assetto comporta che anche se gli amministratori vogliono compiere operazioni particolarmente innovative, come ad esempio lanciare una nuova linea di produzione, in questo caso gli amministratori non sono obbligati a sottoporre la loro iniziativa all’assemblea, proprio perché le nuove norme dalla competenza gestoria esclusiva agli amministratori.
L’assemblea quindi non può nemmeno impartire direttive vincolanti agli amministratori, può al massimo impartire raccomandazioni non vincolanti.
La competenza assembleare torna quando si tratta di iniziative ch comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale. Ad esempio se gli amministratori compiono atti gestori che comportano un mutamento del tipo di attività e quindi un’alterazione dell’oggetto sociale, in questo caso la competenza torna ad essere dell’assemblea, perché questo è conforme all’art.2380 bis.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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