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Definizione di leasing operativo e finanziario

Definizione di leasing operativo e finanziario

Leasing (locazione con facoltà di comprare)
È il contratto con cui una parte concede all’altra il godimento di un bene, verso il corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale chi ha ricevuto in godimento il bene può: restituire il bene; proseguire nel godimento, versando un canone inferiore; acquistare in proprietà il bene, pagando una somma ulteriore; richiedere la sua sostituzione con altro bene; agire secondo altre previsioni contrattuali.
Nella pratica commerciale il contratto di leasing dà luogo a diverse figure che, pur seguendo di massima lo schema generale, ne divergono in alcuni particolari.

• Leasing operativo

Un’impresa produttrice concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. Pur essendo un contratto atipico è riconducibile allo schema della locazione, del noleggio o dell’affitto (di tutto: computer, calcolatori elettronici, biancheria per un albergo…).
Viene chiamato operativo perché il suo scopo è quello di fornire un’utilità durevole.
Canone: corrispettivo per l’uso.

• Leasing finanziario

(l’operazione è sostanzialmente un’operazione di credito) È un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un’impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.
Abbiamo un triplice rapporto: il produttore del bene (locatore); il destinatario che prenderà il bene in godimento (utilizzatore): il finanziatore che ha un proprio interesse finanziario a facilitare l’operazione di fondo; la quale resta originariamente un’operazione di prestito tra produttore e destinatario–utilizzatore del bene in questione. Il locatore, estraneo all’attività del conduttore-utilizzatore, cerca una rendita per i propri capitali o beni, e la trova fornendo in uso beni mobili o immobili.
Dato che al locatore rimane la proprietà del bene locato, la garanzia è data dal bene stesso, facilitandosi così la prevalente funzione di finanziamento da parte delle banche. Così la società che esercita il leasing assume una posizione intermediatrice tra fornitore e utilizzatore del bene; e anche se lo scopo fondamentale del rapporto è un finanziamento garantito, si prevede la restituzione del bene in relazione al godimento primario.
La misura del corrispettivo, che sarebbe molto elevato rispetto ai normali canoni locatizi, si spiega per il tipo di beni che ne sono oggetto e anche perché in tal modo viene facilitata l’opzione di acquisto , lasciata all’utilizzatore in alternativa alla restituzione.
Canone periodico: rateo del prezzo del bene.  Le norme sono riconducibili alla disciplina per la riserva di proprietà.

Per entrambi: alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha una triplice possibilità: la restituzione del bene, il suo acquisto o il rinnovo del contratto.


Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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