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Il principio di specialità nella disciplina delle sanzioni tributarie


Veniamo alle disposizioni inerenti al principio di specialità, che ha costituito uno dei cardini della riforma della disciplina delle sanzioni tributarie.
Infatti, una volta concepita una sanzione pecuniaria amministrativa di marca afflittiva e preventiva, diventa logico introdurre un meccanismo volto ad evitare che, in relazione ad una medesima trasgressione, rilevante sia sul versante amministrativo che su quello criminale, l’autore della violazione soggiaccia ad entrambe le misure punitive contemplate dall’ordinamento.
Di conseguenza, l’applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto risulta punito con una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa.
Tuttavia, ogniqualvolta il trasgressore non si identifica con il soggetto passivo d’imposta, il primo sarà soggetto alla sanzione penale (sempre che, ovviamente, la fattispecie penale possa configurarsi come speciale), il secondo, per parte sua, rimarrà pur sempre responsabile in solido in relazione al pagamento della sanzione amministrativa.
Siffatta disciplina suscita forti perplessità: da un lato è quantomeno singolare che, anche laddove la sanzione amministrativa non possa trovare applicazione nei confronti del trasgressore, obbligato principale, permanga la responsabilità del soggetto passivo, coobbligato solidale; dall’altro, è evidente il sostanziale aggiramento del principio di alternatività tra le due specie di misure (penale ed amministrativa) operato con la disposizione di cui trattasi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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