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Modificazioni del D.Lgs.276/2003: lavoro supplementare e straordinario e le clausole elastiche

Abbiamo già detto che il D.Lgs.276/2003 ha modificato la disciplina del lavoro part-time (almeno per i privati) rispetto al D.Lgs.61/2000. Una delle modificazioni ha riguardato il lavoro supplementare e straordinario e le c.d. clausole elastiche. 
Per lavoro supplementare s'intende il lavoro svolto oltre l'orario di lavoro concordato ed entro il limite del tempo pieno ed esso è applicabile solo e solamente al part-time orizzontale (es. lavoro giornalmente per 4 ore: il lavoro supplementare sarà costituito da un numero di ore superiore a 4 e fino ad 8, che di solito configurano il tempo pieno). Ai contratti collettivi, in caso di lavoro supplementare, è rimesso il compito di stabilire un numero massimo di ore di lavoro supplementare e l'obbligo di corresponsione di una maggiorazione retributiva. In presenza di un contratto collettivo, non occorre il consenso del lavoratore, che però potrà legittimamente rifiutarsi, non costituendo ciò giustificato motivo di licenziamento. 
Per lavoro straordinario, invece, s'intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro giornaliero, in caso però di part-time verticale o misto, dove abbiamo visto che durante l'arco della giornata si lavoro lo stesso numero di ore dei lavoratori a tempo pieno, mentre la riduzione dell'orario avviene su scala settimanale, mensile o annuale. 
Inoltre nei contratti di lavoro a tempo parziale, dopo le modifiche apportate dal decreto 276, è possibile apporre specifiche clausole flessibili, che comportino la modificazione unilaterale della collocazione temporale dell'attività lavorativa (es. lavoravi la mattina, lavorerai la sera), così come è possibile apporre clausole elastiche, che comportino un aumento della durata della prestazione lavorativa nel suo insieme a seguito di una scelta da parte del datore di lavoro, che deve comunicarlo ai prestatori almeno due giorni prima. L'accordo tra le parti sull'inserzione di clausole flessibili e di clausole elastiche deve essere contemplato in un atto scritto, ed il rifiuto di stipulare il patto non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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