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Le violazioni inerenti all’imposta di registro


Oltre al mutamento delle soprattasse e pene pecuniarie in sanzioni amministrative, rilevante interesse rivestono le modifiche che coinvolgono l’omissione della richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta o della presentazione della denuncia nei casi previsti; adesso punite con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (inoltre, è stata eliminata la fattispecie del ritardo).
Relativamente all’insufficiente dichiarazione di valore, si stabilisce ora una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.
Tuttavia, per i beni immobili e per le aziende, è prevista una “tolleranza” di ¼ tra dichiarato ed accertato, al di sotto della quale la sanzione non è irrogabile.
Per la riscossione della sanzione è ora previsto che la stessa debba avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di irrogazione, anche se contestuale all’avviso di accertamento, di rettifica o di liquidazione.
Eccezionalmente l’ufficio può consentire una rateizzazione fino a 30 rate mensili.
La riscossione in pendenza di giudizio è invece regolata secondo il seguente sistema: in caso di impugnazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni davanti alle commissioni tributarie, le sanzioni devono essere pagate per ⅔ dopo la decisione dei giudici tributari che respinga il ricorso del contribuente ovvero nella misura risultante dalla pronuncia in caso di accoglimento parziale; dopo la decisione della commissione tributaria regionale deve essere corrisposto il residuo ammontare così come determinato dalla stessa.
Nel caso di parziale o totale accoglimento, la sanzione eventualmente corrisposta in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla decisione riformata deve essere rimborsata d’ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni.
È infine prevista la possibilità che la commissione tributaria regionale, su istanza di parte e dietro prestazione di garanzia (fideiussione), sospenda l’esecuzione dell’atto impugnato.
In materia di imposta sulle successioni e donazioni, oltre all’inclusione della sanzione amministrativa in luogo delle soprattasse e pene pecuniarie, si segnala, come già visto per l’imposta di registro, la soppressione della distinzione tra ritardo e omissione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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