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Disciplina del lavoro intermittente o a chiamata

Una forma particolare di contratto a tempo parziale si ha con il lavoro intermittente o, anche detto, a chiamata. Esso è stato disciplinato ed introdotto dal D.Lgs.276/2003. Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore mette le proprie energie a disposizione del datore di lavoro, il quale, qualora ne necessiti, contatta il prestatore per usufruirne, retribuendolo per il periodo effettivamente lavorato e riconoscendogli un'indennità di disponibilità per il periodo di attesa. Lo svolgimento delle prestazioni è quindi discontinuo ed è la disciplina collettiva ad individuare per quali attività sia consentito il lavoro a Possono concludere il contratto di lavoro a chiamata solo giovani sotto i 25 anni di età o lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero, o lavoratori licenziati collettivamente o posti in CIG. 
Per tale contratto è richiesta la forma scritta ad probationem, la quale deve provare una serie di elementi inerenti il rapporto di lavoro a chiamata, ossia la durata, il luogo, le modalità di disponibilità del lavoratore e la consecutiva indennità, le modalità di preavviso del prestatore (il quale deve avvenire almeno un giorno prima), tempi e modalità di pagamento, nonché tutte le indicazioni previste dalla contrattazione collettiva. 
Il prestatore di lavoro intermittente viene computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'arco di 6 mesi. 
Abbiamo visto come il lavoratore soggetto ad un tal tipo di rapporto debba prestare la propria disponibilità, affinché il datore di lavoro, qualora ne necessiti, possa avvalersi della sua prestazione. Legittimo motivo di rifiuto della chiamata è la malattia o un evento che renda impossibile la prestazione, ma in ogni caso si perde l'indennità di disponibilità. Qualsiasi altra giustificazione addotta dal lavoratore può rappresentare un motivo di risoluzione del contratto. 
Nessuna discriminazione deve essere posta in essere nei confronti del lavoratore a chiamata, né indiretta né diretta, né tanto meno dovuta al particolare contratto di lavoro, in quanto nei periodi di attività lavorativa, il prestatore a chiamata ha diritto ad una retribuzione e ad un trattamento normativo pari a coloro che svolgono le medesime mansioni a tempo pieno. Ovviamente è intuibile che il lavoratore avrà diritto ad trattamento retributivo, previdenziale e normativo proporzionati alla quantità del proprio lavoro, ma sarà ugualmente tutelato in caso di malattia, infortunio sul lavoro, maternità, malattia professionale. 
Quindi notiamo come una gran parte del contratto a chiamata sia stabilita non dalle parti, ma dal solo datore di lavoro, il che potrebbe condurre la Corte costituzionale a pronunciarsi contro la legittimità di una tale previsione legislativa. 
INTEGRAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO: la disciplina del lavoro intermittente è stata abrogata all'interno della L.247/2007, per poi essere ripresa ripristinata del tutto dal D.L.112/2008. La disciplina rimane, pertanto, immutata. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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