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La costituzione di una società per azioni


La costituzione di una s.p.a. si articola in due fasi: la stipulazione dell’atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro delle imprese.
L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico e può essere sia un atto unilaterale sia un contratto; in questo secondo caso la stipulazione può avvenire in forma simultanea oppure per pubblica sottoscrizione.
Nel caso di costituzione simultanea il contratto di s.p.a. viene concluso tra soggetti contestualmente presenti presso il notaio.
Per venire incontro alle esigenze di chi non dispone delle risorse necessarie alla costituzione di una s.p.a. il codice prevede anche una modalità di costituzione progressiva per pubblica sottoscrizione che si articola in diverse fasi:
- uno o più promotori devono predisporre un programma che indichi gli elementi essenziali;
il programma viene reso pubblico e sono raccolte le adesioni dei sottoscrittori per le quali si richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- una volta completate le sottoscrizioni, i promotori procedono a sollecitare i versamenti del 25% a ciascuno dei sottoscrittori e a convocarli in assemblea;
- l’assemblea dei sottoscrittori delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e nomina i primi componenti degli organi sociali.
In questa assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte.
L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei sottoscrittori e i sottoscrittori intervenuti all’assemblea procedono, quindi, anche in rappresentanza degli assenti a stipulare l’atto costitutivo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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