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I delitti in materia di dichiarazione fiscale: le ipotesi non fraudolente


Le due ipotesi di dichiarazione non fraudolenta sono costituite dalla infedele e dall’omessa dichiarazione.
Il delitto di infedele dichiarazione richiede, innanzitutto, che nella dichiarazione dei redditi o dell’IVA siano indicati elementi attivi inferiori ai reali o “elementi passivi fittizi”.
In secondo luogo che si verifichi l’evasione dell’una o dell’altra imposta di ammontare superiore a 200 milioni di lire e la sottrazione all’imposizione di elementi attivi per un importo complessivo superiore al 10% rispetto quelli esposti nella dichiarazione o, comunque, superiore a 4 miliardi di lire.
Il delitto di omessa dichiarazione ricalca il classico modello dei reati omissivi propri.
La condotta punita consiste nel non presentare anche solo una delle dichiarazioni annuali concernenti le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nel presupposto di esservi obbligati.
Il termine entro il quale deve essere effettuato tale adempimento è fissato nel novantesimo giorno successivo alla scadenza di quello fiscalmente rilevante.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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