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Intervento della Cassa Integrazione Guadagni nelle ipotesi di procedure concorsuali

Abbiamo detto che anche le imprese sottoposte a procedure concorsuali possono far richiesta di CIGS nel caso in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria, ammissione a concordato preventivo con cessione di beni ed ammesso che NON SIA STATA DISPOSTA O SIA CESSATA LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA. Se, infatti, l'attività continua il curatore, il liquidatore o il commissario possono ugualmente far richiesta di CIGS, ma per "cause integrabili diverse" ed avendo diritto ad un periodo di trattamento integrativo superiore rispetto ai 12 mesi previsti in caso di procedure concorsuali (aumentabili a 18 se sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività, tramite anche una cessione a qualsiasi titolo). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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