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L'accettazione, art. 18


Art. 18 “A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.
An acceptance to an offer becomes effective at the moment the indication of assent reaches the offeror. An acceptance is not effective if the indication of assent does not reach the offeror within the time he has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable time, due account being taken of the circumstances of the transaction, including the rapidity of the means of communications employed by the offeror. An oral offer must be accepted immediately, unless the circumstances indicate otherwise.
However, if by virtue of the offeror or as a result of practices which the parties have established between themselves or of usage, the offeree may indicate assent by performing an act, such as one relating to the dispatch of the goods or payment of the price, without notice to the offeror, the acceptance is effective at the moment the act is performed, provided that the act is performed within the period of time laid down in the preceding paragraph”.

L'accettazione è la manifestazione di volontà dell'oblato con la quale egli indica la propria intenzione di consentire al contratto. Il legislatore uniforme sottolinea come la manifestazione della volontà di accettazione possa avvenire con qualunque forma (siamo nell'ambito dei beni mobili, quindi non ci sono problemi formali particolari): orale, scritta, comportamento concludente.
Tuttavia il mero silenzio, la mera condotta passiva, di per sé non configura accettazione.
L'accettazione diventa efficace nel momento in cui giunge al proponente. Può accadere che il proponente nella proposta indichi un termine entro il quale deve avvenire l'accettazione: ecco allora che quest'ultima non produce effetti se non giunge al proponente entro il termine da lui fissato o, se non è stato fissato alcun termine, entro un termine ragionevole.
Una proposta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che dalle circostanze non risulti diversamente.
Tuttavia, se in virtù della proposta o in conseguenza delle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o degli usi, il destinatario della proposta può manifestare il suo consenso compiendo un atto (consegna dei beni, pagamento del prezzo) senza darne notizia al proponente; l'accettazione è valida dal momento in cui l'atto è compiuto, purché ciò avvenga entro il termine.
E' un istituto conosciuto al diritto italiano: art. 1327, accettazione mediante esecuzione.

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