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La disciplina delle riduzioni di personale introdotta dalla L.223/1991

La tanto auspicata disciplina sui licenziamenti collettivi è arrivata nel 1991 con la L.223. Essa, oltre a regolare la fattispecie dell'eccedenza temporanea di personale, tramite la previsione della CIG, ha regolato anche l'ipotesi di eccedenza definitiva di personale, distinguendo tra "collocamento in mobilità", nel caso in cui l'eccedenza si manifesti nel corso di un processo di ristrutturazione o di crisi aziendale per cui sia stato concesso l'intervento della CIGS, e "licenziamento collettivo per riduzione del personale", quando la decisione dell'imprenditore prescinde dall'intervento o meno della CIGS. 
A dire la verità la disciplina in materia si può ritenere unitaria, al di là della differenza terminologica tra le due ipotesi, in quanto il legislatore, nella normativa inerente il licenziamento collettivo per riduzione del personale, molto spesso rinvia al caso di collocamento in mobilità. Va sottolineato, inoltre, come il licenziamento collettivo per riduzione del personale possa essere attuato anche in caso di applicazione della CIGS quando l'impresa voglia ugualmente licenziare collettivamente al di fuori dell'intervento della Cassa. 
La disciplina, tra l'altro, dal 2004 si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, in quanto il legislatore italiano, per ottemperare alle previsione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, ha previsto tale innovazione. 
Va notato, infine, come il collocamento in mobilità possa intervenire solo per le unità produttive con più di 15 dipendenti, in quanto esse devono aver fatto ricorso alla CIGS, alla quale, come abbiamo già detto, possono ricorrere solo le imprese con un tal numero di prestatori di lavoro. 
Abbiamo visto come, in tema di CIGS, sia necessario che il datore di lavoro proponga un piano di risanamento dell'impresa per poter avere accesso al trattamento integrativo e per evitare il licenziamento dei lavoratori. Qualora, nel corso dell'attuazione di tale piano, l'imprenditore si renda conto di non poter evitare in alcun modo il licenziamento di tutto o di parte del personale, egli deve avviare una procedura di collocamento in mobilità.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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