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L'inadempimento del contratto nel sistema italiano


Se si confronta la disciplina finora illustrata con il sistema italiano, essa appare estremamente innovativa, perché la convenzione di Vienna procede in sostanza unificando una serie di ipotesi di violazione contrattuale che nel nostro ordinamento appaiono piuttosto diversificate.
Il codice civile italiano per la vendita predispone una parte rimediale per far fronte alle diverse ipotesi di inadempimento del contratto, o meglio di violazione del contratto.
Il venditore dopo aver stipulato il contratto di vendita potrebbe non consegnare, o consegnare un bene difettoso. All'interno della categoria “difetto” possiamo però ritrovare due sottospecie: se il bene ha un'anomalia nella struttura, ovvero se ha caratteristiche diverse da quelle che il compratore desiderava e che lo rendono inutilizzabile ai suoi fini. Infine può accadere che il bene abbia un difetto strutturale talmente grave da renderlo diverso da quello previsto dal contratto.
Il diritto italiano affronta il tema distinguendo il tipo di violazione ed assegnando ad ognuna di esse regole diverse, per ragioni legate alla tradizione:
qualora il venditore non consegni, scattano le regole per l'inadempimento. Dal punto di vista rimediale, il compratore può chiedere l'adempimento o se la mancata consegna è un inadempimento di importanza non scarsa, la risoluzione del contratto. In entrambi i casi è risarcibile il danno. Il termine di prescrizione per far valere il diritto è 10 anni.
Se il bene ha un vizio, entra in gioco la tradizione, che consegna al nostro codice civile le azioni sviluppate dai magistrati romani. Il legislatore prevede quindi la garanzia per vizi, che implica innanzitutto particolari regole per quanto concerne gli effetti (il compratore deve denunziare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, deve farlo valere entro 1 anno dalla consegna, se non denunzia o trascorre un anno dalla consegna perde la possibilità di lamentarsi). Ma pur rimanendo nei termini, il compratore può scegliere in aggiunta al risarcimento del danno la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Può esservi una norma contrattuale che estende il periodo di prescrizione.
Può accadere che il bene sia integro, ma manchi di una caratteristica che il compratore voleva: si ha l'ipotesi di mancanza di qualità. Le regole che si applicano sono le seguenti: denuncia entro 8 giorni, iniziativa entro un anno dalla consegna, come rimedio la risoluzione o l'adempimento.

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