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I rimedi per l'inadempimento contrattuale del compratore

Richiesta di adempimento;
Fissazione del termine supplementare: se l'inadempimento non è essenziale, allo scadere del termine lo diventa;
risoluzione: se l'inadempimento è essenziale.

Risarcimento del danno

E' un rimedio ottenibile sia dal compratore che dal venditore, l'obbligo è limitato ai danni prevedibili dalla parte inadempiente al momento della conclusione del contratto. Questo anche nell'ipotesi di inadempimento doloso.
Dal punto di vista della misura, la parte che commette la violazione del contratto ha l'obbligo di risarcire il danno nella misura dell'interesse positivo, ovvero corrispondere come ristoro alla controparte il quantum necessario affinché questa venga posta nella stessa situazione in cui sarebbe stata se la controparte avesse eseguito il contratto.
La vittima dell'inadempimento ha l'obbligo di attivarsi nei limiti del ragionevole per limitare il danno subito, con la conseguenza che se la vittima dell'inadempimento non si attiva non potrà più pretendere il risarcimento di quei danni che avrebbe potuto evitare.
Vale la stessa situazione in Italia ed Inghilterra.
N.B. Interesse negativo è il ristoro dovuto affinché la parte vittima della violazione venga posta nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione non vi fosse stata (responsabilità precontrattuale).

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