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Destinazione degli utili e scioglimento della società cooperativa europea

La SCE può attribuire ristorni ai propri soci in proporzione degli scambi mutualistici realizzati con ciascuno, mentre viene limitata la remunerazione del capitale mediante la distribuzione degli utili.
Le SCE con sede in Italia devono rispettare i vincoli imposti dall'ordinamento interno (accantonamento del 30% degli utili a riserva legale, devoluzione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).
Per quanto riguarda il bilancio, la revisione contabile, lo scioglimento e le procedure di insolvenza, si fa riferimento all'ordinamento dettato dallo stato della sede.
Il residuo attivo di liquidazione viene devoluto per finalità altruistiche, dedotto solo quanto necessario per il rimborso del capitale ai soci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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