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I diritti sociali secondo le modalità di attribuzione


Da questa visuale bisogna distinguere:
- diritti dell’azione, diritti che spettano a ciascuna azione in quanto tale (partecipare all’assemblea, denunziare fatti censurabili al collegio sindacale, esaminare i libri sociali, ecc…);
- diritti di minoranza, diritti che spettano a un numero di azioni tali da raggiungere una certa frazione del capitale sociale (chiedere giudizialmente l’annullamento delle deliberazioni assembleari invalide, esercitare l’azione sociale di responsabilità, denunziare all’autorità giudiziaria il fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori, ecc…);
- diritti proporzionali, diritti che spettano in misura proporzionale (diritto di voto, diritto agli utili, diritto alla liquidazione in caso di scioglimento della società o di recesso, ecc…).
In una posizione particolare si colloca la c.d. golden share, cioè i poteri speciali che possono essere introdotti nello statuto sociale in favore del Ministro dell’Economia per consentirgli:
- di vietare determinate operazioni straordinarie;
- di opporsi all’assunzione di partecipazioni rilevanti da parte di soggetti sgraditi ovvero alla conclusione di patti parasociali;
- di nominare un amministratore senza diritto di voto.
La peculiarità della disposizione è data dalla circostanza che determinati diritti che incidono sulla vita sociale vengono attribuiti allo Stato “privatizzatore” a prescindere dal fatto che conservi o no una partecipazione nella società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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