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Le clausole al trasferimento delle azioni


Le clausole di gradimento

Subordinano il trasferimento delle azioni al gradimento di organi sociali o di altri soci.
In caso di mancato gradimento l’atto di disposizione, benché valido tra le parti, è inefficace nei confronti della società e impedisce all’acquirente di esercitare i diritti sociali.
Tali clausole possono essere di due specie:
- di gradimento non mero, caratterizzate dalla predeterminazione nella clausola stessa di criteri oggettivi ai quali il soggetto cui è rimesso il giudizio di gradimento deve attenersi;
- di mero gradimento, svincolate dalla predeterminazione di criteri oggettivi e, pertanto, dalla sindacabilità della motivazione del rifiuto; - tuttavia esse sono efficaci solo se prevedono un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci oppure il diritto di recesso dell’alienante.
L’intento sotteso alla disciplina delle clausole di gradimento consiste nell’evitare che il socio “resti prigioniero della società”.
Questa è la ragione per cui o la clausola predetermina i requisiti che deve possedere l’acquirente per essere gradito, con ciò consentendo all’attuale socio di conoscere in anticipo gli effettivi margini di “uscita” dalla società; oppure, in caso di libertà discrezionale lasciata a chi deve esprimere il gradimento, la liceità della clausola è subordinata alla possibilità concessa al socio di disinvestire ottenendo comunque il valore della sua partecipazione secondo i criteri stabiliti per il caso di recesso.

Le clausole di prelazione

Prevedono che il socio che intende vendere le proprie azioni debba preventivamente offrirle, appunto in prelazione, agli altri soci.
Molto controversa è l’identificazione delle precise conseguenze della violazione della clausola statutaria di prelazione.
Si va da chi ritiene che la vendita sia nulla, a chi reputa che essa sia inefficace, a chi ritiene che i soci dei quali sia stato violato il diritto di prelazione possano esercitare il diritto di riscatto nei confronti del terzo acquirente, fino a chi ritiene che la sanzione consisterebbe soltanto nell’obbligo dell’alienante di risarcire il danno provocato agli altri soci dal suo inadempimento.

Le clausole di riscatto

Sono le clausole che, ricorrendo determinate condizioni, consentono alla società stessa oppure ad alcuni dei soci la facoltà di riscattare le azioni di un altro socio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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