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La determinazione dei redditi dei terreni


Il reddito dei terreni (sia quello domenicale, sia quello agrario) non è colpito nella sua misura effettiva, ma nella misura “media ordinaria”, risultante dalle tariffe d’estimo catastale.
Il reddito catastale:
a. è un reddito ordinario, vale a dire è il reddito ottenuto da un coltivatore di capacità normale, applicando le tecniche produttive generalmente adottate;
b. inoltre, è un reddito medio, perché calcolato per una media di più anni, in modo da abbracciare un ciclo produttivo che tenga conto della rotazione delle colture e delle vicende favorevoli e sfavorevoli delle coltivazioni.
Si pensa che la tassazione del reddito medio ordinario costituisca uno stimolo alla produzione; essa premia il coltivatore che ottiene un prodotto superiore alla media, e penalizza chi produce meno della media.
Perciò la Corte Costituzionale ha ritenuto non esservi contrasto tra la determinazione del reddito con metodo catastale e il principio di capacità contributiva.
La legge prevede la revisione delle tariffe d’estimo e che non vi sia tassazione imponibile in caso di perdita del prodotto per eventi naturali.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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