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Il contratto di somministrazione

La somministrazione è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose.
È un contratto di durata. Consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato assicurando regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi.
Può avere per oggetto solo la prestazione di cose (in caso di prestazione di servizi si ha appalto). La somministrazione ha per oggetto una pluralità di prestazioni.
È possibile ricorrere alla risoluzione del contratto se l'inadempimento ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Se l'inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso.
È possibile inserire nel contratto di somministrazione il patto di preferenza ed il patto di esclusiva.
Con il patto di preferenza il somministrato si obbliga a preferire, a parità di condizioni, lo stesso somministrante qualora intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto.
La clausola di esclusiva può essere a favore del somministrante (il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni dello stesso tipo), del somministrato (il somministrante non può compiere forniture della stessa natura ad altri nella zona per cui l'esclusiva è concessa) o a favore di entrambi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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