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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 59

CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA - ART.59 – DIVIDENDI
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
2. abrogato
I dividendi percepiti nell’ambito dell’impresa individuale concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 40%.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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