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Gli imprenditori esclusi dal fallimento: il piccolo imprenditore


L’art. 11 l. fall. dispone l’esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore.
Individuare chi sia piccolo imprenditore è un problema in quanto esistono due nozioni di piccolo imprenditore: una del codice civile (art. 2083) ed una dettata dal diritto fallimentare (art. 1).
L’art. 2083 del codice civile stabilisce che “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Così per aversi piccola impresa occorre che:
- l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa;
- il suo lavoro e quello dei suoi familiari prevalgano sul lavoro altrui e sul capitale investito nell’impresa.
L’art. 2083 fissa come segno distintivo del piccolo imprenditore la prevalenza del lavoro proprio e familiare.
Comunque la prevalenza deve essere intesa in senso qualitativo-funzionale nel senso che i beni prodotti dall’impresa devono essere caratterizzati dall’apporto dell’imprenditore e dei suoi familiari.
L’art. 1 della legge fallimentare stabilisce che “sono considerati piccoli imprenditori, gli esercenti un’attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l’accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 900000”. Infine stabilisce che “in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali”.
Che una società non possa essere titolare di una piccola impresa è già desumibile dall’art. 2083 in quanto il criterio della prevalenza può essere applicato all’imprenditore persona fisica. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista.
I problemi sorgono in relazione al piccolo imprenditore individuale. Nella legge fallimentare il piccolo imprenditore individuale è individuato in base a parametri monetari quali il reddito o il capitale investito e quindi non in base al criterio della prevalenza funzionale del lavoro familiare citato dall’art. 2083 del codice civile. Così non si sapeva se considerarlo piccolo imprenditore e quindi esercente attività con prevalenza nell’impresa del lavoro familiare; o non riconoscerlo in quanto titolare di un reddito di ricchezza mobile superiore a lire 480000 o di aver investito un capitale superiore a lire 900000.
Tuttavia questo problema è stato risolto grazie a due modifiche: l’imposta di ricchezza è stata soppressa nel 1974 e sostituita dall’Irpef; il criterio del capitale investito non superiore a lire 900000 è stato dichiarato incostituzionale nel 1989 in quanto non più idoneo in seguito a svalutazione monetaria.
In assenza di un intervento legislativo diretto a fissare nuovamente i criteri per l’individuazione del piccolo imprenditore, il giudice ha utilizzato, fino ad oggi, l’art. 2083 cc. chiedendosi, però, rispetto a che cosa debba prevalere il lavoro dell’imprendtiore:la giurisprudenza ha utilizzato come parametro di comparazione il capitale investito, altre volte l’ammontare dell’indebitamento anche se la quantificazione del debito o del capitale investito non può avvenire sulla base di un criterio uniforme ma adatto all’area geografica, alla condizione del settore, al momento economico, etc…
Inoltre, La riformulazione dell’art. 12 l. fall. ha introdotto un sistema di individuazione del piccolo imprenditore, ai fini della sottoposizione al fallimento, secondo criteri fissi, ma aggiornabili. L’art. 12 l. fall. prevede che “ai fini del primo comma non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a. hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a € 300000; b. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200000. I limiti di cui alle lettere a. e b. del secondo comma possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della Giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento”.
Dall’analisi della norma, si ricava che la dimensione dell’azienda, e non quella del dissesto, individua il piccolo imprenditore. Nella scelta dei parametri, il legislatore non si è discostato dal modello precedente mentre non ha adottato il criterio della dimensione dell’insolvenza utilizzato, invece, per individuare la grande impresa al fine della sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria.
Altre osservazioni sul riformato art. 12 l. fall.: rispetto alla formulazione originaria dell’art. 12 l. fall. in cui i parametri (dell’imposizione fiscale e del capitale investito) erano direttamente funzionali all’individuazione del piccolo imprenditore, l’attuale disposizione consente di individuare direttamente chi, sulla base degli investimenti e dei ricavi, è soggetto al fallimento e, solo indirettamente, chi è piccolo imprenditore e, quindi, non fallibile; inoltre, l’art. 12 l. fall. adesso fissa parametri valevoli sia per l’impresa individuale che per quella collettiva che legittima il riconoscimento di una società di tipo commerciale anche come piccola impresa ai fini dell’esenzione dal fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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