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Redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo


Posta la definizione generale di reddito di lavoro autonomo, il legislatore considera poi espressamente alcune ipotesi particolari.
La prima ipotesi è costituita dai diritti d’autore; analiticamente, il legislatore indica i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
Dall’ammontare lordo dei diritti d’autore si deduce il 25% a titolo di spese di produzione.
In secondo luogo, sono presi in considerazione gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro.
Inoltre, sono redditi di lavoro autonomo gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali perché assume rilievo l’attività svolta per la promozione o costituzione dell’ente.
A parte i costi deducibili in misura forfettaria dai diritti d’autore, non sono ammesse deduzioni di costi per gli altri redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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