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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 64

CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA - ART.64 – NORME GENERALI SULLE COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, 1, lettere b), c), e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102166, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 percento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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