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Principio di offensività

Se qualcuno affacciandosi alla finestra dell’università vede che da uno dei muri sporge un chiodo arrugginito, lo stacca e lo porta via, realizza un furto ai danni dell’università: Il codice punisce il furto, dicendo che chiunque si impossessa della cosa mobile altrui è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Ciò che conta è la rilevanza patrimoniale.
Il diritto penale individua fatti, e all’interno di quei fatti sono penalmente rilevanti solo quelli che possiamo definire offensivi di un bene giuridico che l’ordinamento reputa meritevole di tutela. Questo afferma il PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ. Questo non significa che ci si può impossessare di cose altrui di modico valore. Però si individua un parametro di selezione, ci vuole un’offensività nei confronti del bene giuridico, in particolare la norma sul furto tutela il patrimonio. Staccare il chiodo arrugginito non provoca un’azione offensiva per il patrimonio. Questi comportamenti sono per definizione estranei al perimetro di rilevanza penale.
Quindi l’art.25 comma 2 quando parla di fatti, parla di fatti offensivi.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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