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L'elemento oggettivo


Il secondo elemento del fatto illecito è l'antigiuridicità, cioè l'elemento oggettivo. Si ha violazione di un obbligo internazionale quando un fatto di tale Stato non è conforme a ciò che è imposto dal predetto obbligo.
Il Progetto distingue i crimini e i delitti internazionali e poi fa una distinzione tra violazioni di obblighi di mezzi e violazioni di obblighi di risultato. Le prime consistono in un comportamento determinato, le seconde, lasciano libero lo Stato nella scelta dei mezzi per raggiungere il risultato previsto. La differenza è importante per determinare il tempus commissi delicti.
CAUSE CHE ESCLUDONO L'ILLICEITA':
1. CONSENSO DELLO STATO LESO
Come nel diritto penale, non è illecito una violazione commessa con il consenso dell'avente diritto. Questo non vale però nei casi di violazione di una norma dello ius cogens. Il consenso dello Stato deve essere unilaterale, e varrà la disciplina del consenso viziato.
2. AUTOTUTELA
Questa ipotesi è riferibile alla legittima difesa e consiste nel compimento di azioni dirette a reprimere l'illecito altrui. Sono azioni in sé illecite, ma che se vengono attivate in risposta ad un illecito altrui, perdono il carattere dell'antigiuridicità. Tra le forme di autotutela abbiamo la rappresaglia e la ritorsione, oltre che l'autotutela collettiva e individuale.
3. FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO
4. STATO DI NECESSITA'
Consiste nell'aver commesso il fatto per evitare un periocolo grave, imminente e non volontariamente causato. La dottrina non ha molto da discutere quando lo stato viene invocato nel caso in cui il pericolo riguardi la vita dell'individuo-organo. Si ha invece qualche incertezza quando la necessità si riferisce allo Stato nel suo complesso e quando c'è di mezzo un interesse statale. La dottrina però è concorde nel ripudiare la tesi che prevede l'invocabilità di questa scusante per un diritto di conservazione dello Stato. Pertanto lo stato di necessità è invocabile solo quando:
-- il fatto era l'unico modo per proteggere un interesse essenziale contro un pericolo grave e imminente non volontariamente causato, e
-- il fatto abbia leso gravemente un interesse essenziale dello Stato nei confronti del quale esisteva l'obbligo.
In ogni caso non può essere invocato:
-- se l'obbligo non deriva da una norma imperativa del diritto internazionale generale
-- se lo Stato ha contribuito a creare lo stato di necessità.
Il problema è che non è mai stato chiarito cosa debba intendersi con interesse essenziale o vitale dello Stato.
5. RACCOMANDAZIONI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Queste, abbiamo visto, producono il c.d. effetto liceità e fanno sì che lo Stato che segue la raccomandazione dell'organizzazione (ovviamente non viziata) non commette illecito.
6. RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UNO STATO
Ad esempio la pena di morte, prevista dalla Costituzione di uno Stato, non produce illecità internazionale.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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