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I dividendi e gli interessi attivi


Va innanzitutto notato che, nei casi in cui si applica il principio di trasparenza, gli utili delle società partecipate si imputano ai soci a prescindere dalla distribuzione di dividendi; di conseguenza, la distribuzione di dividendi è priva di rilievo fiscale.
Invece, per i dividendi percepiti da società soggette ad IRES, che sono soggetti a tassazione secondo il principio di cassa, bisogna distinguere:
a. in regime di consolidato, i dividendi non sono tassati; perciò, in sede di dichiarazione di gruppo, il risultato civilistico deve essere rettificato in diminuzione eliminando, dal reddito della controllante, i dividendi distribuiti dalle società controllate;
b. se non è applicato il consolidato, né il regime di trasparenza, i dividendi sono tassati solo nella misura del 5%; trattandosi di “esclusione” (e non di “esenzione”), i costi inerenti sono deducibili, e l’imponibilità del residuo 5% fa da pendant alla deduzione delle spese inerenti.
I dividendi percepiti da imprenditori individuali o società di persone sono invece tassati per il 40% del loro ammontare.
Lo stesso regime di esclusione del 95% si applica agli interessi corrisposti dalla società ai propri soci (soggetti IRES) che non sono deducibili, in quanto assimilati ai dividendi, per effetto della norma anti-sottocapitalizzazione.
A differenza dei dividendi, e con l’eccezione degli interessi di mora, gli interessi attivi concorrono a formare il reddito imponibile per l’ammontare maturato nel periodo di imposta.
Queste regole valgono per gli interessi attivi derivanti da mutui, depositi, conti correnti bancari e postali, obbligazioni e titoli similari.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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