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Proventi non reddituali (sovraprezzi di emissione e annullamento di azioni proprie)


Passiamo ora ad esaminare le particolari regole che riguardano:
a. i sovrapprezzi di emissione e gli interessi di conguaglio;
b. l’annullamento di azioni proprie.
Vi è una disposizione in materia di sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote e di interessi di conguaglio (versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote), che chiarisce che tali proventi non concorrono alla formazione del reddito.
In entrambi i casi si tratta di entrate non reddituali ma patrimoniali, aventi natura di conferimenti.
Perciò, la distribuzione ai soci di riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni e con interessi di conguaglio non costituisce reddito per i soci, ma restituzione dei conferimenti.
In materia di annullamento di azioni proprie, è previsto che, in caso di riduzione del capitale sociale, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.
Per comprendere tale norma, va chiarito che l’operazione cui essa si riferisce comporta per la società un costo (per l’acquisto delle azioni proprie), che può essere superiore o inferiore alla quota di patrimonio netto corrispondente alla riduzione del capitale sociale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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