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I soggetti del diritto internazionale


Se definiamo il diritto internazionale come il diritto della comunità degli Stati, bisogna specificare cosa intendiamo per Stato, poiché, a livello di definizione, possiamo distinguerlo in Stato-comunità o in Stato-organizzazione. La prima accezione fa riferimento ad un insieme di individui che si stanzia su una porzione di superficie terrestre ed è sottoposta a delle regole. La seconda, invece, è costituita dall'insieme di governanti, cioè degli organi che esercitano sui singoli associati il potere di imperio.
La qualifica di soggetto del diritto internazionale spetta allo Stato-organizzazione, allo Stato-apparato. Sono infatti gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali, sono loro i destinatari delle norme internazionali materiali e sono sempre loro che rispondono per eventuali violazioni delle norme internazionali. Ovviamente, quando parliamo di organi statali facciamo riferimento a tutti gli organi, sia quelli del potere centrale che quelli del potere periferico.
Lo Stato-organizzazione deve presentare però dei requisiti per poter essere considerato tale:
1. il primo è l'effettività del proprio potere su di una comunità territoriale. Pertanto la qualifica di soggetto internazionale deve essere negata ai Governi in esilio, le organizzazioni o fronti, o comitati di liberazione internazionale che abbiano sede in un territorio straniero, dove hanno costituito una sorta di organizzazione di governo.
2. il secondo requisito è l'indipendenza o sovranità esterna. In tal senso non sono soggetti del diritto internazionale gli Stati federati di Stati federali (perché, anche se talvolta possono essere autorizzati dalla Costituzione federale a stipulare accordi con Stati terzi, devono normalmente avere il consenso del Governo centrale), né le Confederazioni che è un'unione fra Stati perfettamente indipendenti e sovrani, creata in genere per scopi di difesa.
Il requisito dell'indipendenza deve essere inteso con cautela: non coincide con la perfetta possibilità di determinarsi da sé, poiché l'interdipendenza è oggi una delle caratteristiche sempre più marcate delle relazioni internazionali (stati satelliti, stati deboli, stati con truppe straniere...). Bisogna allora intenderlo in senso formale: è indipendente uno stato il cui ordinamento è originario, cioè tragga la sua forza giuridica dalla propria Costituzione e non da quella di un altro Stato.
Quando ricorrono i due requisiti, l'organizzazione di governo acquista la qualità di soggetto internazionale automaticamente: non è necessario il riconoscimento. Il riconoscimento, come anche il non-riconoscimento, è un atto meramente lecito che attengono alla sfera della politica ma non producono conseguenze giuridiche. Generalmente infatti il riconoscimento da parte degli Stati preesistenti serve per giudicare se il nuovo Stato "meriti" o meno la soggettività per stipulare alleanze o altri rapporti.
Quando si richiedono altri requisiti come quello che il nuovo Stato non debba costituire una minaccia per la pace e la sicurezza per la pace, che il suo Governo goda del consenso del popolo e che non violi i diritti umani, questi non sono necessari ai fini dell'acquisto della soggettività internazionale, ma servono soltanto per valutazioni politiche degli altri Stati per valutare se stringere rapporti d'amicizia.
Sembra risolto anche il problema della soggettività del Governo insurrezionale: gli insorti non sono soggetti del diritto internazionale e il Governo c.d. legittimo potrà prendere i provvedimenti che reputa più opportuni (fatti salvi però i movimenti di liberazione nazionale). Se tuttavia i ribelli nel corso della guerra civile riescono a dare vita ad un'organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio, la personalità non può negarsi.
Una parte della dottrina parla di una personalità limitata degli individui, perché ddestinatari di molte norme e convenzioni che riconoscono loro diritti e poteri di azione. In realtà si contesta anche la natura dei diritti e degli obblighi internazionali, perché destinatari delle norme sarebbero sempre e solo gli Stati.
Piena personalità bisogna poi riconoscere alle organizzazioni internazionali, ossia alle associazioni tra Stati. La stessa Corte Internazionale di Giustizia ha affermato: "L'organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale, vincolato, in quanto tale, da tutti gli obblighi che gli derivano da regole generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli accordi di cui è parte".

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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